Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano di Fossano

Via Vescovado, 14   12045 Fossano (CN)   Tel. 0172.60071

Moderatore: Delbosco S.E.R. Mons. Piero

Vicario Giudiziale: don Marcelo Cristian Heinzmann (Diocesi di Mondovì)

Difensore del Vincolo e Promotore di Giustizia: don Sergio Montoya Martin del Campo (Diocesi di Alba)

Economo: don Giuseppe Mandrile (Diocesi di Fossano)

Notaio: don Guglielmo Fava (Diocesi di Fossano)

Consulenti: don Stefano Cheula (Diocesi di Torino), avv. Roberto Costamagna (Diocesi di Alba), dott.ssa Piera Grignolo (Diocesi di Torino), dott.ssa Raffaella Witzel (Diocesi di Fossano)

Per richieste di consulenze contattare:

Tribunale Interdiocesano Piemontese (Via dell’Arcivescovado 12  10121 Torino (TO)  Tel. 011.0628500)

Tribunale Interdiocesano di Fossano (Via Vescovado, 14   12045 Fossano (CN)   Tel. 0172.60071)

Diocesi di Alba presso il Cancelliere don Sergio Montoya Martin del Campo (Piazza Mons. Grassi, 9   12051 Alba (CN)  Tel. 0173.440350)

 

Informazioni sull’applicazione della Riforma sui processi canonici

Papa Francesco con due lettere in forma di «Motu Proprio» ha riformato il processo canonico per quanto riguarda le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio, sia nel Codice di Diritto Canonico («Mitis Iudex Dominus Iesus») che nel Codice dei Canoni delle Chiese orientali («Mitis et misericors Iesus»).

La Riforma di Papa Francesco non aggiunge nuovi capi di nullità, non abroga il processo Ordinario, la cui sentenza spetta a un Collegio di giudici, né cambia la normativa riguardante il processo straordinario documentario viene invece istituito un secondo processo straordinario chiamato processo brevior, il cui giudice unico è il Vescovo diocesano, che assume maggiori responsabilità, come giudice nella sua Chiesa particolare.

È opportuno segnalare: “È parso opportuno, anzitutto, che non sia più richiesta una doppia decisione conforme in favore della nullità del matrimonio, affinché le parti siano ammesse a nuove nozze canoniche, ma che sia sufficiente la certezza morale raggiunta dal primo giudice a norma del diritto” (cf. MIDI I). – Non sarà più obbligatorio appellare ex officio a un secondo grado e potrà diventare esecutiva direttamente la sentenza di primo (e unico) grado, salvo che le parti, o una di esse, o il Difensore del Vincolo, non vogliano proporre appello.

Costituzione del Tribunale Ecclesiastico Inter-diocesano Piemontese

I Vescovi di sedici diocesi piemontesi, riuniti a Spotorno per gli esercizi spirituali, hanno costituito lo scorso 29 novembre 2017 il “Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Piemontese (TEIP)” che subentra al Tribunale Ecclesiastico Regionale Piemontese (TERP), dopo il recesso della diocesi di Alessandria, deciso dal Vescovo S.E. Mons. Guido Gallese.

La costituzione è avvenuta nel corso di una riunione a cui erano presenti il vicario giudiziale del TERP con i tre vicari giudiziali aggiunti e la decisione è stata presa per dare seguito all’attuazione della riforma dei processi di nullità matrimoniale varata da Papa Francesco col Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus del 15 agosto 2015.

Nel Decreto il TEIP succede in locum et ius al TERP, mantenendo immutate le sedi di appello e assumendo inoltre l’appello per il Tribunale ecclesiastico della diocesi di Alessandria.

La costituzione del TEIP riprende e conferma la Nota dei Vescovi piemontesi del 19 gennaio 2016 (http://terp.it/eventi/nota-dei-vescovi-piemontesi), che dà specificazione anche all’esercizio del munus giudiziale di ogni singolo Vescovo nello svolgimento del processo brevior e collega lo strumento giudiziale con la pastorale matrimoniale delle singole diocesi.

 

Indicazioni per il processo brevior davanti al Vescovo diocesano

La prassi da seguire nel nostro Tribunale qualora le parti richiedano il processo breve, attese le decisioni prese dai Vescovi piemontesi nel gennaio 2016, viene qui di seguito esplicitata per favorire questa via processuale. Riteniamo che essa sia un tentativo coerente e in linea con il Motu proprio.

Il libello (domanda), deve essere indirizzato al Vescovo diocesano competente, ma è presentato al vicario giudiziale del TEIP, il quale vaglia le condizioni previste dal can. 1683. Così recitano le decisioni dei Vescovi piemontesi: “le domande del processo più breve, novità introdotta dal Motu Proprio, saranno inoltrate al Tribunale interdiocesano e il Vicario giudiziale contatterà quanto prima il Vescovo competente a giudicare perché si attivi a norma del diritto”.

– Il Vicario giudiziale designa l’istruttore e l’assessore della diocesi del Vescovo competente (laddove è possibile), perché il Vescovo sia coadiuvato a norma dei canoni innovati 1685 e 1687 § 1 del C.I.C. e Art. 19 delle Regole Procedurali.

– L’istruttoria, tendenzialmente in un’unica sessione (laddove le parti e i testi possano garantire contestualmente la loro presenza) si svolge  nella diocesi del Vescovo competente con l’ausilio del Cancelliere/Notaio del TEIP e alla presenza del Difensore del vincolo del Tribunale interdiocesano.

– Istruttore ed assessore, con gli atti di causa, consegnano personalmente la relazione e le considerazioni volte a coadiuvare il Vescovo nella sua personale ed esclusiva decisione.

– Il Vescovo infine decide se consegnare personalmente la sentenza nel caso si sia pronunciato affermativamente.

– Al Tribunale interdiocesano spettano solo le relative notifiche, il decreto esecutorio compiuti i termini di legge e la richiesta di annotazione nei registri di matrimonio e battesimo delle parti.