Green pass e norme per le celebrazioni. Aggiornamento gennaio 2022.

A seguito dell’uscita degli ultimi tre Decreti legislativi in materia di Covid-19, il 10 gennaio la Cei ha diramato una lettera esplicativa per fare chiarezza riguardo ai punti che interessano gli officianti, i fedeli e tutte le persone coinvolte nelle attività parrocchiali. Per le situazioni non contemplate nelle norme, sono forniti consigli e linee guida volti all’attuazione di misure per limitare i nuovi contagi. Alla base d tutto, ancora una volta è ribadita la necessità di usare la massima prudenza.

  • La certificazione verde continua a non essere richiesta per partecipare alle celebrazioni. Si continuerà a osservare quanto previsto dal Protocollo Cei-Governo del 7 maggio 2020, integrato con le successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico: mascherine, igienizzazione all’ingresso, distanziamento tra i banchi, comunione solo nella mano, niente scambio della pace con la stretta di mano, acquasantiere vuote, raccolta delle offerte attraverso cassette collocate agli ingressi, igienizzazione al termine delle celebrazioni di tutte le superfici (panche, sedie, maniglie, ecc…). Il protocollo non specifica il tipo di mascherina da utilizzare, se chirurgica o Ffp2, anche se quest’ultima è raccomandata.
  • Come per le celebrazioni, non è richiesta la certificazione per le processioni. Sono ancora valide le raccomandazioni e le misure comunicate l’11 giugno 2020: obbligo d’indossare la mascherina e di mantenere una distanza interpersonale di 2 metri per coloro che cantano e 1,5 metri per tutti gli altri fedeli. Ciò, in modo particolare, per evitare assembramenti. Queste misure, tenendo conto della varietà di tradizioni e delle diverse prassi nelle Diocesi, sono ancora attuali e possono continuare a essere garantite. Criteri di riferimento restano il buon senso e l’andamento della situazione epidemiologica nel luogo e nel momento in cui si svolge la processione.
  • Dall’8 gennaio è stato introdotto l ’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto 50 anni. Eventuali esenzioni devono essere certificate dal medico curante. Le sanzioni pecuniarie per chi non assolverà tale prescrizione partiranno dall’1 febbraio. Dal 15 dello stesso mese, inoltre, sarà necessario il green pass rafforzato (ottenibile solo tramite vaccinazione o guarigione) per i lavoratori ultracinquantenni. L’1 febbraio entrerà in vigore l’obbligo vaccinale anche per il personale universitario, senza limiti di età. Il provvedimento include le facoltà teologiche, gli istituti di Scienze religiose e i docenti dei corsi curriculari nei Seminari.
  • In ambito scolastico è stata introdotta la “sorveglianza con testing”: a seguito di contatto stretto con positivi in ambito scolastico, studenti e docenti non vengono posti immediatamente in quarantena ma devono sottoporsi a tampone il prima possibile e nuovamente cinque giorni dopo. Le indicazioni del Ministero della Salute sconsigliano la partecipazione ad attività extrascolastiche tra il primo e il secondo tampone. Pertanto, chi è sottoposto a “sorveglianza con testing” non potrà partecipare al catechismo, pur risultando negativo al primo test, fino all’esito negativo del secondo, da effettuarsi cinque giorni dopo il primo. Per gli operatori (catechisti, animatori, educatori, ecc…) e i partecipanti alla catechesi è vivamente raccomandato l’uso della mascherina Ffp2. Può essere opportuno che le parrocchie tengano alcune mascherine Ffp2 di scorta da fornire a chi ne fosse sprovvisto o ne abbia una rotta, sporca o eccessivamente usurata. L’uso è consigliato anche per tutte le attività organizzate da enti ecclesiastici.
  • La certificazione verde continua a essere obbligatoria per accedere ad altre attività organizzate o gestite da enti ecclesiastici, come ad esempio:
    • servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio (anche bar) per il consumo al tavolo, al chiuso; spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive al chiuso;
    • musei, altri istituti e luoghi di cultura e mostre;
    • sagre e fiere, convegni e congressi;
    • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
    • centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, dei centri estivi, e le relative attività di ristorazione.